LEGGE
30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati. (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto - Definizioni)
1. La presente legge reca norme finalizzate
alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti,
ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui
problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti
in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol,
e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità,
con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui
alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato
regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea
sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995. 2. Ai fini della presente legge, per bevanda
alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione
superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto
con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Art. 2.
(Finalità)
La presente legge:
a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare
dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa
protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di
bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti
sanitari ed assistenziali adeguati;
c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze
derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli
di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi
alcolcorrelati;
e) favorisce le organizzazioni del privato sociale
senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate
a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.
Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la
Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite
allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:
a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi,
dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale
degli stessi;
b) gli standard minimi di attività dei servizi
individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);
c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi
all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo
modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli
stessi a livello regionale e nazionale;
d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare
nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle
caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle strade
durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati
al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature
idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire
un'attività di controllo continuativa. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta
un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso
o anticraving dell'alcolismo, per i quali è necessaria la prescrizione
medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati
dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali,
secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni
delle imprese distributrici. 4. Per la realizzazione delle attività
di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la
spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Per la realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione
di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa massima di
lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le attività
di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:
"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e
coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento
tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni
delegate, sono adottati previa intesa con la conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, o con la singola regione interessata. 2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni
dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti
di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei
Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. 3. In caso di urgenza il consiglio dei ministri
può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi
1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame
degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni.
Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti
in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi. 4. Gli atti di indirizzo e coordinamento,
gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate
con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari. 5. Sono abrogate le seguenti disposizioni
concernenti funzioni di indirizzo coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo
articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione
di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e
con la Comunità economica europea", nonché il terzo
comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle
regioni che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'art. 2, comma 3, lettera d) della legge 23
agosto 1988; n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di
indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle
regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni
a statuto speciale e delle, province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per
quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge
12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo
comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne il "Conferimento
di prestazioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59.".
Art. 4.
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)
1. È istituita la Consulta nazionale
sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta",
composta da:
a) il Ministro per la solidarietà sociale, che
la presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà
sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale
in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità
o un suo delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà
sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed
uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà
sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole
e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei
commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della sanità;
i) due membri designati dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Società italiana di alcologia
o un suo delegato. 2. La Consulta nomina al proprio interno un
vicepresidente. 3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui
al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è designato un membro
supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese
e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui
al comma 1, lettere b), c), f) e g). 4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su
richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle
riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti.
Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede
alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione
prevista dall'articolo 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo
stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio
effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento
delle finalità e degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi
ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali
che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare
riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli
indirizzi definiti dal Ministro della sanità;
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito
attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità
della presente legge. 6. Per l'istituzione ed il funzionamento della
Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti
didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni
sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché
del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere modificati
allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento dell'alcologia.
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 95 dell'art. 17, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che ha
modificato l'art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti
lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e norme di esecuzione)
è il seguente:
"Art. 95. - L'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato
dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità ai criteri
generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente
in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni
parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per
i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da
96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva
del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità
dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e delle spendibilità
a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie
di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata
di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza
di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento
scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente);
b) modalità e strumenti per l'orientamento
e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più
ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo
di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari
di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche
in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del titolo III del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1968, n. 382.
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: "Qualora siano sottoposti
a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi
associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate
con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività
di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti
con problemi e patologie alcolcorrelati";
b) all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso
di incidente o" sono soppresse. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione
dei programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché
dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al
fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione
di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo
379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, che preveda la modifica della concentrazione alcolemica
portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 reca
l'approvazione del "Nuovo codice della strada"; - Il suo articolo
119, comma 8, lettera c), come modificato dalla legge qui pubblicata
reca il seguente testo:
"8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
(Omissis).
"c) la composizione e le modalità
di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle
quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali
della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti
conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi,
dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale
della M.C.T.C.. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti
che manifestino comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate,
le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato,
un medico di sua fiducia".
- L'art. 186, comma 4 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge qui pubblicata,
reca il seguente testo:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento
con strumenti e procedure determinati dal regolamento".
- L'articolo 123, comma 10 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, reca il seguente testo:
"10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con
propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i
requisiti di idoneità degli insegnanti o degli istruttori delle
autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli
esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento
della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i
programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.";
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca il testo seguente:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi
a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.".
- L'art. 379, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada) reca il testo seguente:
"379. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi
dell'art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria
alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione
di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica
corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto
in stato di ebbrezza.".
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
540)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine,
le parole: "con particolare riferimento alle controindicazioni provocate
dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche,
nonché l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione
dello stesso medicinale".
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2 (etichettatura), comma 1,
lettera g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 (attuazione
della direttiva n. 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto
illustrativo dei medicinali per uso umano), come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 2. L'imballaggio esterno o, in mancanza
dello stesso, il condizionamento primario di qualsiasi medicinale deve
recare le indicazioni seguenti:
(Omissis).
g) eventuali avvertenze speciali
ritenute necessarie per il medicinale in questione, con particolare
riferimento alle controindicazioni provocate dall'interazione del medicinale
con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale pericolosità
per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale;".
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità trasmette
al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della
presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
Capo
II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza
sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione
degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione
dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati
della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento
in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché
alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in base
ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3. 2. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione
al Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi
della presente legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati
è svolto nelle apposite unità operative collocate presso
le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente
accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie
di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 8-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità di pubblico impiego,
di previdenza e di finanza territoriale), è il seguente:
"Art. 8-bis. Autorizzazione, accreditamento
e accordi contrattuali.
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi
di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente
gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo
di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con
cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai
servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta
compilata sul modulario del servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio
di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie
per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività
sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate,
rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter,
dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché
alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.
La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività
socio-sanitarie.".
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
reca la "Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario regionale
ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998,
n. 419 (delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione
e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
Art. 11.
(Strutture di accoglienza)
1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve
le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del
territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di
accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a
quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento
domiciliare o in day-hospital. 2. La permanenza presso le strutture di cui
al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1. Le regioni, le aziende unità sanitarie
locali ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi
e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attività avvalendosi,
anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche
o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
1 della presente legge.
Capo
III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE
E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicità)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private
e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione,
tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche
ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione
sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi
alle bevande alcoliche e superalcoliche. 2. È vietata la pubblicità di
bevande alcoliche e superalcoliche che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai
minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione
degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche
che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero
rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
3. È vietata la pubblicità diretta
o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati
prevalentemente dai minori di 18 anni di età. 4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva
di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19. 5. È inoltre vietata in qualsiasi forma
la pubblicità di bevande superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai
minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione
di film destinati prevalentemente alla visione dei minori. 6. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione
è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. 7. La sanzione di cui al comma 6 si applica
altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari
delle sale cinematografiche.
Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)
1. È vietata la vendita al banco di bevande
superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle
ore 22 alle ore 6. 2. La violazione della disposizione di cui al
comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano
un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità
o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalità previste dal presente
articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere
effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi
per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni
di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie
locali. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate
che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso
i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative,
si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di
cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE
e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), è il seguente:
"Art. 2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
(omissis)
d) medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica
del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277".
L'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza), reca il seguente testo:
"Art. 124. Lavoratori tossicodipendenti
1) I lavoratori di cui viene accertato lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici
e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie
locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali,
se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del
posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni
lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo
e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2) I contratti collettivi di lavoro e gli accordi
di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità
per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più
favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il
trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni
degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori,
familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti,
a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma
terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio
per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
3) Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma
1, è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato,
ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile
1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato
non possono avere una durata superiore ad un anno.
4) Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso
di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,
nonché quelle che, per il personale delle forze armate e di polizia,
per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza
e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge
13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione
dal servizio.".
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della sanità. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto,
il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 93):
Presentato dall'on. Calderoli il 9 maggio 1996.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali),
in sede referente, il 18 giugno 1996 con pareri delle commissioni I,
II, IV, V, VII, IX, X, XIII e Speciale per le politiche comunitarie.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente,
il 3 ottobre 1996, il 23 luglio 1997, il 25 settembre 1997, il 1o-8-23-28
ottobre 1997, il 26 maggio 1998, il 15-21 luglio 1998, il 10 novembre
1998, il 1o-10 dicembre 1998, il 12-14-20-27 gennaio 1999, il 2-3 febbraio
1999, l'8-13 aprile 1999, il 26-27 gennaio 2000, il 15 febbraio 2000.
Relazione scritta presentata il 24 febbraio 2000
(atto n. 93-108-164-423-1025-1926-2835-3535-3542-3608/A - relatore on.
Caccavari).
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
redigente, il 28 giugno 2000 con parere delle commissioni I, II, IV,
V, VII, IX e X.
Esaminato dalla XII commissione il 20-21-28 settembre
2000, il 3 ottobre 2000, il 28 novembre 2000, il 10-18 gennaio 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 20 febbraio 2001
in un Testo Unificato con gli atti n. 108 (Procacci), n. 164 (Corleone),
n. 423 (Caccavari ed altri), n. 1025 (Nardini, Schmid), n. 1926 (Sica
ed altri), n. 2835 (Ruzzante), n. 3535 (Errigo), n. 3542 (Trantino),
n. 3608 (Alborghetti ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 5006):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanità),
in sede deliberante, il 23 febbraio 2001 con parere delle commissioni
1a, 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, Giunta per gli affari delle Comunità
Europee e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 28 febbraio 2001 ed
il 1o marzo 2001 .
Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in sede
referente, il 7 marzo 2001.
Esaminato dalla 12a commissione il 7 marzo 2001.
Esaminato ed approvato in aula il 7 marzo 2001.